San Marino: codice destinatario per fatture elettroniche 2R4GTO8.
In data 31/08/2021, l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana: il codice di 7 caratteri è “2R4GTO8”.
Tale codice fa seguito all’accordo tra Italia e San Marino (scambio di lettere del 26 maggio 2021) e al DM 21 giugno 2021 che ha stabilito le regole fiscali applicabili ai rapporti di scambio tra i due Stati.
In seguito, il provvedimento Agenzia Entrate 5 agosto 2021 n. 211273 ha definito le regole tecniche per la fatturazione elettronica delle operazioni con controparti residenti nella Repubblica di San Marino, rinviando al provvedimento Agenzia Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 che già disciplina la fattura elettronica nei rapporti tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (stesse specifiche tecniche):
- La fatturazione elettronica tra i due Stati avviene tramite SDI Sistema di Interscambio
- i controlli avvengono da un lato, da parte dell’Ufficio tributario sammarinese, che è accreditato come “nodo attestato” al SDI stesso e, dall’altro, dalla Direzione Provinciale di Pesaro Urbino;
- l’Ufficio di San Marino nei 4 mesi successivi all’emissione comunica l’esito dei controlli sul documento, verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 comma 1 DM 21 giugno 2021);
- trascorsi i 4 mesi senza convalida della fattura, l’operazione è assoggettata a IVA e il soggetto passivo italiano, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72.
Il codice destinatario è attivo dal 1° ottobre 2021 e deve essere preventivamente comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico.