TERRITORIALITA’ SERVIZI: i chiarimenti della CM 37/E/2011 – 3° parte – Deroghe B2C

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PRESTAZIONI DI SERVIZI : DEROGHE ESCLUSIVAMENTE B2C

Le prestazioni di servizi rese a committenti privati si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il prestatore è un soggetto ivi stabilito (art. 7-ter, co.1, lett. b, DPR 633/1972): gli artt. 7-sexies e 7-septies DPR 633/1972 prevedono  varie deroghe al principio generale di territorialità operante nei rapporti  B2C.

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE – art.7 sexies lett. a) DPR 633/1972:

  • si considerano effettuati in Italia quando l’operazione oggetto dell’intermediazione è effettuata in Italia
  • non si  considerano effettuate in Italia quando l’operazione oggetto dell’intermediazione è effettuata in altro Stato, UE o non UE.

Per i rapporti B2C , v. vecchio art. 7, co. 4, lett. f-quinquies, DPR 633/1972.

Esempio: intermediazione relativa al trasporto di persone dall’Italia alla Spagna (percorso Roma -Aix en Provence – Madrid), resa da un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di un privato italiano: il trasporto di passeggeri si considera effettuato nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa, mentre per la restante parte si considera effettuato in parte in Francia ed in parte in Spagna: il soggetto che presta il servizio di intermediazione dovrà  identificarsi (oltre che in Italia) anche in Francia e in Spagna, al fine di assolvere in ogni Stato agli obblighi di fatturazione che si riferiscono all’intermediazione relativa a ciascuna tratta del trasporto.

Si precisa che le intermediazioni relative alla fornitura di alloggio nel settore alberghiero:

  • rientrano nell’ambito della regola generale del committente, se i servizi di intermediazione sono resi a un soggetto passivo (o ad un ente non soggetto passivo considerato soggetto passivo)
  • sono da considerare prestate  nel Paese in cui è effettuata l’operazione principale, se i servizi stessi sono resi nell’ambito di un rapporto B2C.

SERVIZI DI TRASPORTO BENI DIVERSI DAL TRASPORTO INTRA UE: art. 7-sexies, lett. b) DPR 633/1972: tali prestazioni si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel  territorio dello Stato (v. vecchio art. 7, co. 4, lett. c DPR 633/1972). Con riguardo alla determinazione della quota parte di tali prestazioni di servizi resa nel territorio dello Stato, si deve tuttora fare riferimento alla CM 11/420390  del 7 marzo 1980 (5% di percentuale forfetaria di ogni singolo intero trasporto internazionale marittimo riferibile alle acque territoriali italiane), e alla RM 89/E/1997, (38% di percentuale forfetaria dell’intero tragitto del singolo volo internazionale riferibile alla prestazione resa nello spazio aereo italiano).

SERVIZI DI TRASPORTO INTRA UE DI BENI: art. 7-sexies, lett. c) DPR 633/1972: tali prestazioni

  • si considerano effettuate in Italia quando il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato
  • non si considerano effettuate in Italia quando il trasporto ha inizio in altro Stato comunitario.

V. vecchio art. 40, co.5, DL 331/1993.

Ex lett. f) co. 1 art. 7 DPR 633/1972, «per “trasporto intracomunitario di beni” si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza (luogo in cui inizia effettivamente il trasporto  dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni) e il cui luogo (luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente) di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. Risulta, in buona sostanza, riproposto l’art. 40, co. 7, DL 331/1993.

SERVIZI RELATIVI A BENI MOBILI – art. 7-sexies, lett. d) DPR 633/1972:

  • si considerano effettuate in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato
  • non si considerano effettuate in Italia quando sono eseguite nel territorio di altro Stato, UE o non UE:
le seguenti operazioni
  • prestazioni di lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili.

V. vecchi art. 7, co.4, lett. b), DPR 633/1972 e art. 40, co. 6, DL 331/1993.

SERVIZI DI LOCAZIONE, NOLEGGIO E SIMILI NON A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO: art. 7-sexies, lett. e) DPR 633/1972. Tali prestazioni sono quelle per cui il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto si verifica per un periodo superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

Ex art. 7-sexies, lett. e), le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto si considerano in linea di principio, se utilizzate nel territorio della Comunità:

  • effettuate in Italia quando rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato
  • non effettuate in  Italia quando rese da prestatori stabiliti fuori del territorio dello Stato, .

Effettiva utilizzazione del mezzo di trasporto:

  • da un lato sono escluse dall’ambito applicativo dell’IVA nazionale le prestazioni che, pur se rese da prestatori stabiliti in Italia, sono utilizzate fuori del territorio comunitario
  • dall’altro, sono attratte nel predetto ambito le prestazioni che, pur se rese da soggetti stabiliti in territori non comunitari, sono utilizzate in Italia.

A partire dal 1° gennaio 2013:

• la lettera e) in esame sarà sostituita: le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, rese a soggetti privati, saranno considerate eseguite nel territorio dello Stato qualora

  • il committente del servizio sia domiciliato nel territorio dello Stato o ivi risieda, senza essere domiciliato all’estero e
  • le prestazioni siano utilizzate nel territorio della UE.
  • le predette prestazioni si considereranno altresì effettuate nel territorio dello Stato quando rese a un soggetto  non comunitario e utilizzate nel territorio dello Stato;

• sarà inserita, dopo la lettera e), la  nuova lettera e-bis): si considereranno effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto, nel caso in cui

  • l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato,
  • sia utilizzata nel territorio della UE e
  • la prestazione sia resa da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Si considereranno effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto, che siano utilizzate nel territorio dello Stato, qualora l’imbarcazione sia messa a disposizione in uno Stato non UE e il prestatore sia stabilito in quello stesso Stato.

Quando, invece, le imbarcazioni da diporto siano messe a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento  del prestatore, si applicheranno i criteri previsti, per gli altri mezzi di trasporto, dalla precedente lettera e).

SERVIZI RESI A SOGGETTI NON COMUNITARI –  art. 7-septies DPR 633/1972: le seguenti  operazioni, quando rese a committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati non comunitari, non rilevano ai fini impositivi in Italia (in deroga al criterio base dello stabilimento del prestatore previsto per i rapporti B2C):

a) servizi ex art. 3, co.2, n. 2), DPR 633/1972: cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili  relative a diritti o beni similari ai precedenti;

b) le prestazioni pubblicitarie;

c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili, ivi compresi i servizi di traduzione di testi (ex art. 41 del regolamento);

d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

e) la messa a disposizione di personale;

f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

g) la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.

V. vecchio art. 7, co. 4, lett. f) DPR 633/1972, con la differenza che l’irrilevanza ai fini impositivi  è prevista anche qualora l’utilizzazione del servizio avvenga in Italia.

Ex art. 7-septies lett. l), sono altresì irrilevanti ai fini impositivi, indipendentemente dalla loro concreta utilizzazione, le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

SERVIZI RESI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI art. 7-sexies e alla lettera i) dell’art. 7-septies: nell’ambito dei rapporti B2C tali prestazioni:

  • si considerano effettuate nel territorio dello Stato anche quando sono rese da soggetti stabiliti fuori della UE quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
  • non si considerano effettuate in Italia se rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti in Stati non UE.

Ex lett. l) art. 7-septies, sono, altresì, irrilevanti ai fini impositivi le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non prestare interamente o parzialmente servizi per via elettronica a committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati non UE.

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE – art. 7-sexies lett. g) DPR 633/1972 e art. 7-septies lett. h) DPR 633/1972, nell’ambito dei rapporti B2C tali prestazioni, in deroga al criterio base del prestatore ex art. 7-ter, co. 1, lett. b), si considerano effettuate in Italia:

  • se rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della UE, solo se utilizzate nel territorio UE;
  • se rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti domiciliati e residenti fuori della UE, solo se utilizzate nel territorio dello Stato;
  • se rese da prestatori stabiliti in altro Stato UE, solo se rese a committenti non UE e se utilizzate nel territorio dello Stato;
  • se rese da prestatori stabiliti in Stato non UE, se utilizzate nel territorio dello Stato.

Ex art. 7-septies lett. l) DPR 633/1972, sono irrilevanti ai fini impositivi, indipendentemente dalla loro concreta utilizzazione, le prestazioni di servizi  inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente attività di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati non UE.

>>>> Vai alla 4° parte dell’articolo: “Debitore d’imposta”

>>>> Vai alla 5° parte dell’articolo: “Operazioni non imponibili”

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