TERRITORIALITA’: approvato decreto MOSS sui servizi e-commerce – come funziona

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In materia di servizi e-commerce, servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione, è stato approvato il D.Lgs 42/2015 (decreto MOSS) con le nuove regole IVA che si applicano dal 1° gennaio 2015.

Il D.Lgs. n. 42/2015, che recepisce la direttiva 2008/8/CE (territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta) formalmente, entra in vigore dal 3/5/2015, 15° giorno successivo alla pubblicazione in GU, e prevede la modifica/ abrogazione/ istituzione dei seguenti articoli:

  • art. 7-sexies lettere f) e g) DPR 633/1972 (modifica)
  • art. 7-septies lettere h) ed i) DPR 633/1972 (abrogazione)
  • art. 74-quinquies DPR 633/1972 (modifica)
  • art. 74-sexies DPR 633/1972 (nuovo)
  • art. 74-septies DPR 633/1972 (nuovo)

La regola di territorialità fino al 31/12/2014:

  • i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente per prestazioni B2B (art.7-ter co.1 lett.a DPR 633/1972).
  • i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del prestatore per prestazioni B2C (art.7-ter co.1 lett.b DPR 633/1972), con le seguenti deroghe
    • servizi resi da soggetto passivo extra UE a privato italiano, sono territorialmente rilevanti in Italia (art.7-sexies co.1 lett.f-g DPR 633/1972).
    • servizi resi da soggetto passivo italiano a privato extra UE, non sono territorialmente rilevanti in Italia (art.7-septies co.1 lett.h-i DPR 633/1972).

La regola di territorialità dal 01/01/2015:

  • i servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente/fruitore del servizio, sia in caso di B2C che in caso di B2B.

Le implicazioni sono le seguenti:

  • per i servizi B2B nulla cambia
  • Per i servizi B2C si deve distinguere:
    • servizi resi a soggetti privati extra UE nulla cambia
    • servizi resi a soggetti privati UE, gli operatori italiani possono fare due cose in alternativa:
      • identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE dove prestano i loro servizi/ dove risiedono i consumatori
      • esercitare l’opzione per il sistema MOSS, un Mini Sportello Unico dove assolvere agli adempimenti IVA per tutti i Paesi UE dei consumatori direttamente dall’Italia, evitando di identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE.

COME FUNZIONA IL MOSS

Il regime opzionale per l’assolvimento dell’IVA sui servizi resi da soggetti passivi nazionali nei confronti di privati stabiliti in altri Stati UE è disciplinato dai nuovi artt. 74-sexies e 74-septies DPR 633/1972. L’opzione può essere esercitata da:

  • soggetti passivi italiani (che devono registrarsi per il MOSS obbligatoriamente in Italia) e
  • ovviamente soggetti passivi UE (nel loro rispettivo Paese)
  • soggetti passivi extra UE con stabile organizzazione in Italia  (che devono registrarsi per il MOSS obbligatoriamente in Italia) oppure
  • soggetti passivi extra UE che volontariamente scelgono di identificarsi in Italia (data la semplicità del nostro sistema fiscale) piuttosto che in un altro Paese UE

Il regime consente ai prestatori di servizi di identificarsi e dichiarare in un unico Stato UE le prestazioni rese a consumatori finali residenti nella UE e di versare l’IVA applicata in ciascuno degli stessi.

RICHIESTA REGISTRAZIONE

I soggetti passivi italiani e i soggetti passivi extra UE con stabile organizzazione in Italia / o che scelgono di identificarsi in Italia inviano la richiesta al Centro Operativo di Venezia dell’Agenzia Entrate.

DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E VERSAMENTO IVA

  • I soggetti passivi fanno una dichiarazione trimestrale con l’ammontare delle prestazioni effettuate nel periodo distintamente per ciascuno Stato UE, suddiviso per aliquote, al netto dell’IVA.
  • Le scadenze sono le seguenti:
    • 1° trimestre – 20 aprile
    • 2° trimestre – 20 luglio
    • 3° trimestre – 20 ottobre
    • 4° trimestre – 20 gennaio
  • L’Amministrazione finanziaria ricevente distribuisce l’IVA complessivamente riscossa dai vari soggetti passivi, suddividendola per Paese UE di residenza del singolo consumatore.

COMPENSAZIONE E DETRAZIONE

  • Non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale” (ex art. 17 D.Lgs 241/1997) per la liquidazione dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione.
  • Non è inoltre possibile detrarre l’IVA sugli acquisti, salva la possibilità per i soggetti extra-UE identificati in Italia di chiedere il rimborso IVA ex art.38-ter, co.1-bis, DPR 633/1972.

SANZIONI

In caso di inadempimento, ovvero di omessa o tardiva dichiarazione, si applica una sanzione pari all’ammontare dell’IVA dovuta nello Stato che procede all’accertamento. Nell’ipotesi in cui dalla dichiarazione presentata in un altro Stato UE, in relazione all’IVA dovuta in Italia, risulti un’imposta inferiore a quella dovuta, è prevista l’applicazione di una sanzione dal 100% al 200% della differenza tra l’imposta versata e quella dovuta.

EMISSIONE DELLA FATTURA

Il decreto MOSS inserisce l’art. 22 co.6-ter DPR 633/1972, prevedendo per le imprese italiane che forniscono servizi TBES a consumatori finali italiani che l’emissione della fattura non sia obbligatoria se non richiesta dal cliente.

 

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