La disciplina della territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi ha subito profonde modifiche per effetto del recepimento della Direttiva 2008/8/CE, la maggior parte delle quali sono entrate in vigore a partire dal 01/01/2010.
Le prestazioni ex art.7 – quinquies DPR 633/1972 (prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, ricreativi, scientifici, educativi, comprese le manifestazioni fieristiche) sono regolate in via esclusiva da criteri speciali.
La disciplina è la seguente:
DISCIPLINA FINO AL 31/12/2010
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DISCIPLINA A PARTIRE DAL 01/01/2011
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E’ stata effettuata una distinzione tra chi esercita l’attività e chi accede (utente) alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili.
Dal 1° gennaio 2011 si dovrà quindi distinguere tra le prestazioni relative alle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative rese a:
- soggetti passivi d’imposta: si distinguerà tra
- prestazioni relative alle attività regola generale con tassazione nel paese del committente.
- prestazioni relative all’accesso si considereranno effettuate in Italia quando le manifestazioni si svolgeranno in Italia.
- privati consumatori: per questi ultimi la disciplina rimarrà immutata (tassazione nel luogo di svolgimento dell’attività),