TERRITORIALITA’: MOSS, aggiornate le informazioni su e-commerce e telecomunicazioni nella UE

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La Commissione UE ha aggiornato il suo sito web sulle nuove regole IVA applicabili, a partire dal 1° gennaio 2015, ai servizi TBES – telecomunicazione, broadcasting (teleradiodiffusione) e prestati tramite mezzi elettronici (e-commerce), forniti a privati consumatori B2C, e al regime del MOSS (Mini One Stop Shop).

Nella tabella che si riporta sotto sono sintetizzate le seguenti informazioni:

  • le scelte definitive di tutti gli Stati UE – tranne l’Italia (tanto per cambiare) – in merito a quanto previsto ex art. 58 direttiva 2006/112/CE con riferimento all’adozione del criterio dell’utilizzo: esso è stato recepito in nove Stati UE.
  • Le aliquote IVA ridotte e ordinarie applicabili ai servizi TBES di telecomunicazione, broadcasting ed e-commerce, incluse le aliquote dei territori che godono di un regime di tassazione privilegiata (ad es. Jungholz e Mittelberg per l’Austria, Dodecaneso e isole Cicladi per la Grecia, Madeira e isole Azzorre per il Portogallo).
  • Obbligatorietà dell’emissione della fattura per ciascuno Stato UE, ammissibilità di forme alternative di adempimento dell’obbligo di documentazione dell’operazione attiva.

In Italia

Mentre in altri Paesi UE non si è parlato d’altro per tutta la seconda metà del 2014, in Italia

il provvedimento di recepimento delle nuove norme non è ancora definitivo: ad oggi, lo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 129), esaminato nel CdM n. 43 del 24/12/2014, non ha ricevuto l’approvazione finale, nonostante già dal 10/02/2015 sia terminata l’analisi compiuta dalle Commissioni di Camera e Senato con parere favorevole (ed osservazioni). In Italia dunque le prestazioni di servizi TBES, territorialmente rilevanti in Italia, sono al momento soggette alle disposizioni dell’art. 58 Direttiva 2006/112/CE.

Il caso e-books

Per l’aliquota IVA ridotta applicata sugli e-book da Francia e Lussemburgo (oltre che dall’Italia), si richiamano le due sentenze (causa C-479/13, Commissione vs Francia; causa C-502/13, Commissione vs Lussemburgo), confermando, come già sostenuto dalla Commissione europea, la non conformità alle previsioni comunitarie del regime di tassazione agevolato.

In merito, i Ministri della cultura di Italia, Francia, Germania e Polonia, il 19 marzo 2015, hanno indirizzato un appello alla Commissione UE perché si cambi la normativa IVA UE verso l’applicazione di aliquote IVA ridotte a tutti i libri, stampati o digitali.

Inoltre la Commissione UE ha aggiornato e completato le schede predisposte per Stato membro, in cui si riepilogano sinteticamente le principali norme rilevanti ai fini dell’assoggettamento ad IVA dei servizi in parola e ai fini dell’applicazione del regime del MOSS:

  • il contenuto della fattura,
  • il momento di effettuazione dell’operazione,
  • i regimi di esenzione con particolare riferimento ai servizi di e-learning e al gioco d’azzardo,
  • il regime dei voucher,
  • le procedure di registrazione per il MOSS,
  • le sanzioni applicabili per le violazioni degli obblighi IVA connessi alla prestazione di servizi TBE;

a questi si aggiungono i dati riportati nella tabella sotto.

Stato Membro Applicazione criterio utilizzo Al. IVA ridotta Al. IVA ordinaria Obbligo fattura per operazioni B2C
Austria SI 10% servizi resi da imprese broadcasting 20% altri (19% comuni di Jungholz e Mittelberg) NO
Belgio NO 21% NO
Bulgaria NO 20% NO*
Croazia NO 25% SI**
Cipro SI 19% SI
Danimarca NO 25% SI
Estonia NO 20% NO
Finlandia NO 24% NO
Francia NO 10% broadcasting televisivo5,5% e-books e audiolibri2,1% giornali in formato elettronico 20% altri servizi NO**
Germania NO 19% NO
Grecia SI 23% (16% casi particolari) NO**
Irlanda SI 23% NO
Italia SI (decreto in bozza) 4% e-books 22% altri servizi NO decreto in bozza)
Lettonia SI 3% e-books 21% NO*
Lituania NO 21% SI
Lussemburgo SI 17% altri servizi NO
Malta SI 18% NO
Paesi Bassi NO 21% NO
Polonia NO 8% ricezioni radio e TV 23% altri servizi NO*
Portogallo SI 23% (22% Madeira, 19% isole Azzorre) NO
Repubblica Ceca NO 21% NO
Regno Unito SI 20% NO
Romania NO 24% SI**
Slovacchia NO 20% NO
Slovenia NO 22% SI
Spagna SI 21% SI
Svezia NO 25% NO
Ungheria NO 27% SI

* La fattura deve essere emessa, se richiesta del cliente

** La fattura deve essere emessa in casi particolari e/o può essere necessaria l’emissione di un documento alternativo

*** Sono ammessi documenti alternativi alla fattura

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