A partire dal 1° gennaio 2013, per i servizi di noleggio e locazione non a breve termine di mezzi di trasporto, resi a privati (B2C), l’IVA sarà dovuta non più nel Paese del prestatore, ma in quello del committente, anche se è prevista una verifica sul luogo di utilizzazione del servizio. Ex nuovo art. 7-sexies lett. e) DPR 633/1972 le prestazioni di locazione, anche finanziaria, di mezzi di trasporto, diversi dalle imbarcazioni da diporto, a lungo termine si considerano effettuate in Italia se:
- il committente è domiciliato o residente in Italia, senza domicilio all’estero, e il bene è utilizzato nella UE;
- il committente è un soggetto extra-UE e il bene è utilizzato in Italia.
Fino al 31 dicembre 2012, invece, le prestazioni a lungo termine seguiranno la regola del prestatore, pur integrata dalla previsione di verifica del luogo di utilizzazione; se rese ad un soggetto privato (IT, UE o extra-UE), esse si considerano effettuate in Italia, ex (attuale) art. 7-sexies, co. 1, lett. e) DPR 633/1972 solo se:
- rese da un prestatore soggetto IVA stabilito in Italia e il mezzo è utilizzato nell’UE;
- rese da un prestatore soggetto IVA extra-UE e il mezzo è utilizzato in Italia.
Specificamente per le imbarcazioni da diporto viene, inoltre, inserita la lett. e-bis) nell’art.7-sexies DPR 633/1972; dal 1° gennaio 2013 le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio ecc. a lungo termine, di imbarcazioni da diporto, si considerano effettuate in Italia solo se l’imbarcazione è :
- messa a disposizione in Italia da un soggetto passivo italiano e il mezzo è utilizzato nella UE;
- messa a disposizione in uno Stato extra-UE da un soggetto passivo ivi stabilito e il mezzo è utilizzato in Italia.
In definitiva, i servizi di locazione, leasing e noleggio di imbarcazioni da diporto resi nei rapporti B2C saranno considerati rilevanti ai fini IVA in Italia:
- quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti:
- il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- l’imbarcazione è messa a disposizione del committente privato nel territorio dello Stato;
- l’imbarcazione è utilizzata nel territorio UE;
- quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti:
- l’imbarcazione è messa a disposizione del committente in un Paese extra UE;
- l’imbarcazione è utilizzata nel territorio dello Stato;
- il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nello stesso Paese extra UE dove è messa a disposizione l’imbarcazione.
Qualora, invece, le imbarcazioni da diporto siano messe a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applicheranno i criteri previsti, per gli altri mezzi di trasporto, dalla precedente lettera e), ovvero la regola del committente, con previsione di verifica del luogo di utilizzazione del servizio.
Si precisa che le nuove regole di territorialità, in vigore dal 1° gennaio 2013, riguardano esclusivamente locazioni, leasing e noleggi a lungo termine (e non quelli a breve termine). Restano quindi uguali le regole di territorialità di tali servizi:
- B2C a breve termine ex art. 7-quater, co.1, lett. e) DPR 633/1972;
- B2B a lungo termine ex art. 7-ter, co.1 DPR 633/1972.
Resta inoltre uguale il criterio di individuazione della durata dei noleggi ex art. 7 lett. g) DPR 633/1972:
- a breve termine è il noleggio/locazione con possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni, prolungato a 90 giorni in caso di imbarcazione;
- a lungo termine è il noleggio/locazione con possesso o l’uso ininterrotto del mezzo per periodi superiori a 30 gg o 90 gg.
Ex art. 39, par. 1, Reg.(CE) 282/2011, la durata del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti.