TERRITORIALITA’ SERVIZI: chiarimenti della CM 37/E/2011 – 1° parte – Criteri base

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L’Agenzia delle Entrate ha emesso in data 29 luglio una nuova, ampia (66 pagine) circolare esplicativa, la [download id=”6677″], in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi.

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L’Agenzia delle Entrate nella circolare illustra, anche e soprattutto alla luce del Reg. UE 282/2011 i criteri di tassazione delle prestazioni nei rapporti B2B (business to business) e B2C (business to consumer) introdotti ex D.Lgs 18/2010.

PRESTAZIONI DI SERVIZI B2B: REGOLA GENERALE

Dal 1° gennaio 2010, le prestazioni rese a soggetti passivi IVA si considerano effettuate nel Paese del committente: sono irrilevanti sia il luogo di stabilimento del prestatore che il luogo di utilizzo del servizio.

La circolare chiarisce come verificare – da parte del prestatore nazionale le tre circostanze che qualificano l’ambito di operatività della norma:

  • lo status di soggetto passivo del committente:
    • per i committenti UE è necessario ottenere la conferma della validità della p. IVA  attraverso il sistema VIES,
    • oppure è necessario che il committente UE invii al prestatore la richiesta di attribuzione di p.IVA;
    • in mancanza di ciò, il prestatore può qualificare la prestazione come se fosse resa ad un non soggetto passivo;
    • per i committenti extra UE la soggettività passiva può essere dimostrata attraverso la certificazione rilasciata dalle Amministrazioni fiscali per accedere al rimborso diretto ex art.38 – ter DPR 633/1972 (solo Svizzera, Norvegia e Israele),
    • oppure attraverso l’eventuale numero identificativo (tipo p. IVA) rilasciato dalle Autorità fiscali del Paese;
    • oppure attraverso qualsiasi altra prova che dimostri la soggettività passiva;
    • in mancanza di ciò, il prestatore può qualificare la prestazione come se fosse resa ad un non soggetto passivo;
  • la riconducibilità dell’acquisto alla sfera imprenditoriale, professionale o artistica del committente:
    • un soggetto passivo/ente assimilato a soggetto passivo che acquista servizi destinati ad uso privato, compreso l’uso dei propri dipendenti, va considerato come non soggetto passivo;
    • i servizi ad utilizzo misto (sia per fini privati che per fini professionali/artistici/imprenditoriali) si considerano acquistati da soggetto passivo;
    • la verifica va fatta avendo conto della natura del servizio, che se compatibile sia con la sfera privata che imprenditoriale è da considerarsi prestato a soggetto passivo (nel caso di committente UE se questi ha fornito la propria p.IVA, nel caso di committente extra UE bisognerà richiedere a quest’ultimo elementi di supporto della riconducibilità dell’acquisto non alla sfera privata)
  • il luogo di stabilimento del committente:
    • soggetti domiciliati  (sede legale, dove sono prese le decisioni essenziali sulla gestione dell’impresa o dove si riunisce la direzione generale) o residenti (sede effettiva) nello Stato
    • la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all’estero

PRESTAZIONI DI SERVIZI B2C: REGOLA GENERALE

Per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti privati continuano ad applicarsi le regole in vigore anteriormente al 1° gennaio 2010:

  • le prestazioni avvengono quindi in Italia quando il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato;
  • non si considerano effettuate in Italia se rese da prestatore stabilito all’estero.

>>>> Vai alla 2° parte dell’articolo: “Deroghe B2B e B2C”

>>>> Vai alla 3° parte dell’articolo: “Deroghe esclusivamente B2C”

>>>> Vai alla 4° parte dell’articolo: “Debitore d’imposta”

>>>> Vai alla 5° parte dell’articolo: “Operazioni non imponibili”

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