Fonte: Fisco Oggi
Data: 29/08/2014
Autore: A. De Angelis
Il primo ottobre prenderà il via la prima delle operazioni sulle nuove norme Iva relative al luogo di prestazione dei servizi.
Ai nastri di partenza il nuovo regime opzionale per l’IVA. A partire dal primo ottobre, ogni singolo Stato membro dovrà essere dotato di un apposito portale di accesso al regime. Si tratta di un regime opzionale che permetterà agli operatori economici operanti in altri Paesi membri UE di effettuare la dichiarazione annuale e i versamenti dell’imposta senza dover effettuare una registrazione presso ogni Stato membro. Il regime riguarda sostanzialmente il commercio (Business to Consumer – B2C) e, in particolare, è rivolto a tutti coloro che non sono soggetti passivi IVA.
Il ruolo dei portali MOSS
La registrazione degli operatori commerciali sui portali web MOSS, acronimo di Mini One stop Shop, permetterà ai soggetti passivi Iva di versare l’imposta dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, resi in altri Stati UE a persone che non sono soggetti passivi Iva (Business to Consumer – B2C), evitando il tal modo al fornitore di doversi registrare in ogni Stato di consumo.
I contribuenti interessati
Il regime è previsto per le aziende che effettuano servizi di telecomunicazione, tele e radiodiffusione ed elettronici assoggettati all’IVA. Le linee generali, che i singoli Paesi UE devono seguire nel mettere a punto il proprio sistema nazionale, sono previste in un apposito portale curato dalla stessa Commissione UE. Il portale riporta dettagliate istruzioni a seconda del tipo di soggetto. Partendo dal presupposto che i cittadini europei ormai comprano, investono, lavorano e viaggiano più frequentemente nel territorio comunitario ne consegue che si trovano nella necessità di dover versare tasse, o ancor meglio dichiarare redditi, non solo nel proprio Paese ma in uno o più Paesi dell’UE. Come sottolineato, dalla stessa Commissione UE, quanto pubblicato sono linee programmatiche a cui ogni singolo Stato membro è vincolato fermo restando la possibilità di scegliere come recepire le linee nei singoli ordinamenti giuridici nazionali (non abbiamo dubbi su quale sarà lo Stato che imporrà gli adempimenti più pesanti).
Le difficoltà connesse ai diversi regimi di tassazione
Le problematiche che affliggono i cittadini europei che si sono trovati nel corso della vita ad avere interessi in Stati diversi oltre quello di origine sono molte. Un esempio che si può fare è quello in tema di pensioni. Le regole sulla tassazione di queste ultime sono diverse in ciascuno Stato membro. Questo sistema di diversa tassazione può comportare dei problemi per quei cittadini che hanno lavorato in uno Stato e si sono ritirati in pensione in un altro. In questi casi il grande rischio che si corre è quello di una doppia tassazione. Per quanto riguarda l’IVA, notevole è il suo peso in termini di libera circolazione dei capitali e delle attività economiche. La Commissione europea ha predisposto l’utilizzo di un unico numero (Tax identification numbers) per identificare i soggetti passivi e facilitare l’attività amministrativa delle autorità tributarie nazionali. Allo scopo è stato creato un portale nel quale è possibile trovare i singoli numeri identificativi dove vengono inserite informazioni quali i dati generali dei diversi numeri identificativi per Paese con la specifica dei riferimenti, per ogni singolo Stato, dei riferimenti normativi e delle istituzione presso le quali è possibile approfondire le informazioni sull’identificativo di interesse.
La lotta contro le frodi Iva
L’obiettivo è incrementare la collaborazione tra i governi nazionali per una progressiva eliminazione degli ostacoli di carattere fiscale allo svolgimento delle attività economiche oltre confine nazionale, oltre e contemporaneamente a quello di controllare e combattere le frodi. La necessità di una rimozione degli ostacoli di carattere fiscale alla frontiera ha assunto maggiore importanza in considerazione di una politica di sviluppo e di incremento dei servizi finanziari. In una raccomandazione dell’ottobre del 2009 era stato sottolineato proprio come vera e propria necessità quella della eliminazione delle barriere fiscali per gli investitori residenti negli Stati membri. Il suggerimento di eliminare le barriere fiscali ha riguardato le stesse istituzioni finanziarie che nel mettere in atto operazioni di investimento al di fuori dei confini nazionali, di adottare le opportune misure per prevenire errori o frodi. Il tutto nel rispetto e nel mantenimento di un normale funzionamento del mercato unico. Si tratta di una raccomandazione basata su dei report statistici con periodo di riferimento agli anni 2006-2007 che sono stati spesso oggetto di confronto negli incontri dei governi nazionali soprattutto con particolare attenzione al settore dei servizi finanziari, industriali e amministrativi.
La tassazione dei servizi e dei redditi personali
Oltre che sul fronte della tassazione dei servizi, anche per quanto riguarda la tassazione dei redditi personali fino anche alla stessa unione doganale i singoli Stati membri sono tenuti al rispetto delle regole fissate nel trattato istitutivo TFUE. In particolare, gli ordinamenti giuridici nazionali devono essere improntati nel senso di non permettere alcuna forma di discriminazione, sia essa diretta o indiretta, basata sulla nazionalità del cittadino o ancor peggio del contribuente, e tantomeno ammettere qualsiasi tipo di restrizione all’esercizio delle quattro libertà fondamentali.