Con le modifiche apportate all’art. 35 DPR 633/1972 dall’art. 22 del D.Lgs. “semplificazioni” (termine che va sempre inteso con umorismo), il soggetto passivo IVA sarà iscritto al VIES subito dopo l’opzione (da manifestarsi in sede di inizio attività o successivamente) e potrà quindi da subito effettuare cessioni e acquisti intra UE. Non si dovranno attendere quindi i 30 giorni dalla manifestazione dell’opzione per potere effettuare cessioni e acquisti intra UE.
Le nuove norme si raccordano al Reg. UE n. 904/2010 (cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi IVA) eliminando i vincoli posti dal DL 78/2010 e dai seguenti interventi:
- CM 39/E/2011 , che aveva categoricamente escluso la possibilità, per un soggetto con partita IVA, ma non ancora iscritto al VIES, di effettuare operazioni intra UE e aveva espressamente stabilito che, se effettuate, tali operazioni dovessero andare con l’IVA dello Stato UE di origine dei beni o di stabilimento del prestatore di servizi, senza possibilità di detrarre l’IVA applicata sugli acquisti con il reverse charge;
- RM 42/E/2012, che in espressa violazione dei principi comunitari (v. sentenza Corte di giustizia UE causa C-587/10, del 27/09/2012, in cui si dice che anche se la partita IVA fornisce la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevola il controllo delle operazioni intra UE, si tratta tuttavia solo di un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all’esenzione IVA qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intra UE) riconferma tale posizione.
Tutto risolto quindi? Ancora una volta no. Anzi.
Le modifiche effettuate prevedono anche infatti che l’Agenzia Entrate escluda dal VIES i soggetti passivi che non presentano alcun Intrastat per quattro trimestri consecutivi; l’esclusione non sarà automatica, ma preceduta da una comunicazione (?), per consentire al soggetto passivo di fornire eventuali spiegazioni sulla mancata presentazione degli elenchi Intrastat e dunque a evitare l’estromissione dalla banca dati, ove ve ne siano le motivazioni.
Ciò creerà come sempre problemi alle ditte, per due motivi:
- molte PMI effettuano acquisti o cessioni saltuariamente, in caso di bisogno o convenienza (come fanno tutte le aziende degli altri 27 Stati UE con cui competono): e se una ditta non fa acquisti o cessioni intra UE per 14 mesi di fila? è una colpa così grave?
- inoltre tutti i soggetti passivi IVA devono anche presentare gli Intrastat degli acquisti di servizi. L’art. 50-bis, co.4 DL 69/2013 prevede modifiche, non ancora entrate in vigore, all’art. 50, co.6 DL 331/93, volte a eliminare l’obbligo degli Intrastat degli acquisti di servizi. Questa semplificazione appare poco chiara: l’art. 50-bis DL 69/2013 contiene, salvo il comma 4, le norme relative ai soggetti che optano per la comunicazione telematica quotidiana, all’Agenzia Entrate, dei dati delle fatture attive e passive e dei corrispettivi. Tuttavia nel comma 4, non c’è collegamento solo ai soggetti che optano per detta comunicazione telematica, mentre sembra invece essere una modifica generale all’art. 50 DL 331/93. Inoltre, deve considerarsi che il comma 3 del citato art. 50bis contiene un elenco, che dovrebbe ritenersi esaustivo, delle semplificazioni fiscali accordate a chi opta per la trasmissione telematica quotidiana, per cui non si capisce perché un comma separato per un’altra semplificazione, accordata ai medesimi soggetti, sull’obbligo di presentazione degli Intrastat. D’altro canto, l’art 23 del decreto semplificazioni fiscali (“semplificazione elenchi Intrastat servizi”), fa costante riferimento agli elenchi per le prestazioni rese e ricevute. Per quanto il quadro normativo non sia chiaro, si ritiene che almeno una categoria di soggetti passivi, ossia coloro che opteranno per la comunicazione quotidiana delle fatture e dei corrispettivi, non saranno tenuti alla presentazione degli Intrastat degli acquisti di servizi (salvo abrogazione dell’art. 50bis, comma 4 DL 69/2013, per incompatibilità con l’art. 23 del decreto sulle semplificazioni fiscali), quindi ciò potrebbe avere conseguenze sulla permanenza della partita IVA di tali soggetti nel VIES.
Infine il decreto sulle semplificazioni fiscali prevede che l’Agenzia Entrate possa far cessare la partita IVA ed escluderla dal VIES qualora i dati identificativi forniti dal soggetto passivo siano incompleti o inesatti. Con provvedimento del direttore Agenzia Entrate saranno stabilite le modalità operative delle nuove previsioni normative e il raccordo con le procedure già esistenti – e in parte non più operative –previste dai provvedimenti nn. 2010/188376 e 2010/188381 del 29 dicembre 2010. Si spera che detto provvedimento possa anche fare chiarezza in merito a quanto sopra.